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Data Center: la mozione M5S nei territori

MOZIONE COMUNALE

Oggetto: Linee di indirizzo e criteri vincolanti per l’insediamento sostenibile e la governance dei Data Center nel territorio di (Nome Comune) – Integrazione del regolamento europeo CADA (Cloud and AI Development Act) 2026, recepimento e applicazione della Legge Regionale della Lombardia 3 giugno 2026, n. 11, delle risultanze scientifiche del Report UNU-INWEH 2026 e dei principi costituzionali di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

PREMESSO CHE

La pressione sul territorio lombardo: Il territorio della Lombardia, e in particolare l’area della Città Metropolitana di Milano e delle province limitrofe, è oggetto di una crescente e massiccia richiesta di insediamento di infrastrutture di calcolo ad alta densità (Data Center e Hyperscaler). Questo fenomeno è accelerato in modo esponenziale dall’esplosione dei servizi e dei modelli di Intelligenza Artificiale Generativa;

La dimensione quantitativa: Nell’area metropolitana milanese e nel suo hinterland risultano attivi, in costruzione o in progetto decine di impianti, con un consumo energetico stimato aggregato di circa 1,2 TWh/anno, un prelievo idrico di milioni di metri cubi, una dissipazione termica di centinaia di megawatt continui e un consumo di suolo di decine di ettari;

Il quadro normativo europeo (CADA): In data 3 giugno 2026, la Commissione Europea ha varato ufficialmente il Pacchetto sulla Sovranità Tecnologica Europea, introducendo il Cloud and AI Development Act (CADA) e la Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in Energy. Tali provvedimenti, pur ponendosi l’obiettivo di triplicare la capacità computazionale del continente, impongono come prerequisito vincolante la totale integrazione ecologica e la sostenibilità energetica delle strutture;

La Legge Regionale Lombarda n. 11/2026: Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la L.R. 3 giugno 2026, n. 11 (“Disposizioni in materia di insediamento di centri dati”), pubblicata sul BURL Supplemento n. 23 il 5 giugno 2026. Tale legge riconosce la potestà dei Comuni nel pianificare gli insediamenti, fissa l’obbligo di ricognizione del territorio, introduce misure economiche disincentivanti per il consumo di suolo e stabilisce la soglia dei 10 MW per far scattare la pianificazione sovracomunale obbligatoria;

Il supporto scientifico globale (Report ONU): Lo studio globale delle Nazioni Unite pubblicato dall’Istituto per l’Acqua, l’Ambiente e la Salute dell’Università delle Nazioni Unite (UNU-INWEH, giugno 2026), intitolato “Environmental Cost of AI’s Energy Use: Carbon, Water and Land Footprints”, ha quantificato scientificamente i costi ambientali nascosti dell’IA, dimostrando che l’impronta di carbonio, il consumo idrico per il raffreddamento e l’occupazione di suolo degli Hyperscaler stanno superando i limiti di resilienza dei territori locali, richiedendo stringenti interventi regolatori a livello comunale;

CONSIDERATO CHE

L’insediamento incontrollato di tali impianti comporta criticità strutturali severe, cumulative e irreversibili per la comunità di (Nome Comune), quali: consumo di suolo, massiccio assorbimento di potenza elettrica dalla rete locale con rischio concreto di saturazione delle infrastrutture elettriche, surriscaldamento microclimatico urbano causato dall’effetto “isola di calore” e un enorme prelievo di risorsa idrica;

L’Art. 2, comma 1 della L.R. 11/2026 individua come priorità insediative ed energetico-ambientali la rigenerazione urbana in aree dismesse, l’uso di energia carbon-neutral, il riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento a favore di comunità energetiche o utenze pubbliche, e l’adozione di soluzioni tecnologiche di raffreddamento che escludano prelievi dal pubblico acquedotto;

L’Art. 5, comma 4 della medesima legge regionale stabilisce che, in caso di insediamento in aree che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, si applica un incremento del contributo di costruzione dovuto pari al 100%, che sale fino al 200% qualora l’area ricada in perimetri protetti o parchi;

Le multinazionali del comparto tecnologico e i fondi infrastrutturali che le finanziano registrano margini operativi lordi (EBITDA) e disponibilità finanziarie particolarmente elevate, circostanza che rende ragionevole richiedere adeguate misure di compensazione ambientale, mitigazione territoriale e beneficio pubblico a favore della comunità locale di (Nome Comune);

L’Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato nel 2022, impone alla Repubblica di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione, nonché l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La giurisprudenza costituzionale ha qualificato il paesaggio e l’ambiente come beni primari e assoluti, preminenti rispetto alla libera iniziativa economica;

L’Art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La L.R. 11/2026, pur rappresentando un primo passo, si limita a una tutela di tipo economico-penalizzante (contributo raddoppiato o triplicato) anziché assoluta, laddove il paesaggio agricolo e le aree verdi del territorio comunale non sono una merce scambiabile ma un bene primario della collettività;

Il Comune di (Nome Comune), in attesa di una normativa statale cogente sulle infrastrutture strategiche ad alto impatto ambientale, ha il dovere di anticipare la tutela assoluta del paesaggio e del suolo agricolo, andando oltre il minimo normativo regionale e integrando il PGT con divieti tassativi e standard più stringenti;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ad aggiornare con la massima urgenza gli strumenti urbanistici locali (Piano di Governo del Territorio – PGT), recependo le disposizioni della L.R. 11/2026 e integrandole con i principi costituzionali di tutela assoluta del paesaggio e dell’ambiente ex art. 9 Cost., e a vincolare il rilascio di qualsiasi autorizzazione, parere, permesso di costruire, convenzione o variante urbanistica per nuovi Data Center nel territorio del Comune di (Nome Comune) al rispetto tassativo dei seguenti cinque pilastri vincolanti:

1. *Mappatura restrittiva ed esercizio della penalità massima sul consumo di suolo*
In applicazione degli artt. 2, 5 e 6 della L.R. n. 11/2026, in linea con i calcoli sulla “Land Footprint” del Report UNU-INWEH 2026 e con il principio di tutela assoluta del paesaggio ex art. 9 Cost.: Il vincolo: La Giunta si impegna ad avviare immediatamente la ricognizione straordinaria di cui all’Art. 6, comma 1 della L.R. 11/2026, per individuare entro il termine perentorio di legge le aree dismesse, contaminate, degradate o sottoutilizzate (Brownfield) idonee a ospitare i centri dati. Il Comune applicherà il principio di priorità assoluta al riutilizzo di aree dismesse e di massima tutela delle aree agricole e naturali (Greenfield), inclusa ogni area a destinazione agricola o paesaggistica ricadente in perimetri protetti, parchi o riserve locali. In linea con il principio di precauzione e di tutela del suolo, il Comune si impegna a introdurre nel prossimo aggiornamento del PGT un divieto specifico di insediamento di nuovi Data Center su suoli classificati come agricoli o naturali nello stato di fatto. Qualora un proponente presenti istanze su suolo agricolo nelle more dell’approvazione del nuovo PGT, il Comune applicherà tassativamente l’incremento massimo del contributo di costruzione pari al 100% (e al 200% nelle aree di parco o riserva locale) previsto dall’Art. 5, comma 4, destinando interamente tali risorse a misure di compensazione ecologica e riqualificazione urbana a (Nome Comune).

2. *Attivazione immediata dell’Accordo Territoriale di Pianificazione Sovracomunale (Soglia > 10 MW)*
In conformità con l’Art. 5, comma 7 della L.R. n. 11/2026:
Il vincolo: Per ogni richiesta di insediamento o ampliamento sostanziale di un centro dati che presenti un parametro di potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW, l’Amministrazione Comunale si impegna a qualificare formalmente l’intervento come opera di rilevanza sovracomunale. La Giunta attiverà immediatamente l’istanza verso la Città Metropolitana di competenza o, ove applicabile, verso la Provincia per la convocazione della Conferenza consultiva di concertazione, sospendendo ogni determinazione comunale autonoma fino alla conclusione dell’iter sovracomunale. In sede di sottoscrizione del conseguente Accordo territoriale, il Comune esigerà l’applicazione di rigide misure perequative e compensative ancorate ai requisiti ambientali fissati dal CADA europeo e ai principi dell’art. 9 Cost.

3. *Integrazione termica obbligatoria (Heat Recovery) per il riscaldamento pubblico e le CER*
In attuazione dell’Art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2026, del CADA europeo e in risposta ai dati sul “Carbon Footprint” del Report UNU-INWEH 2026:
Il vincolo: In sede di presentazione della Relazione Energetica obbligatoria (Art. 4, comma 5 della legge regionale), ogni operatore proponente dovrà allegare lo studio di fattibilità tecnico-economica per il recupero e il riutilizzo gratuito dell’energia termica di scarto (Heat Recovery) derivante dal raffreddamento dei server. Il Comune vincolerà la convenzione urbanistica al convogliamento di tale calore nella rete di teleriscaldamento comunale e all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di (Nome Comune), garantendo la massima valorizzazione dell’energia termica recuperata a beneficio delle strutture pubbliche, delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’edilizia residenziale pubblica. La mancata previsione di sistemi di recupero termico o l’assenza di idonea giustificazione tecnica circa l’impossibilità del recupero costituirà motivo preclusivo per il rilascio dei titoli abilitativi.

4. *Divieto assoluto di raffreddamento evaporativo da acquedotto (“Zero Acqua Potabile”)*
In attuazione dell’Art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 11/2026 e in risposta diretta ai drammatici dati sulla “Water Footprint” dei sistemi di IA:
Il vincolo: Costituisce criterio prioritario e vincolante per il rilascio di autorizzazioni l’assenza di prelievi dal pubblico acquedotto cittadino e da risorse idriche destinate al consumo umano. In sede istruttoria, i proponenti dovranno dimostrare l’adozione esclusiva di tecnologie ad elevata efficienza idrica senza consumo evaporativo (sistemi a circuito chiuso a secco – dry cooling) o, laddove tecnicamente autorizzato dagli enti di tutela e previo studio di impatto idrogeologico sulla falda, l’utilizzo esclusivo di acque reflue industriali o civili depurate e riciclate. Il monitoraggio dei consumi idrici effettivi sarà digitalizzato e accessibile in tempo reale all’ente comunale, prevedendo sanzioni e la revoca dell’autorizzazione in caso di superamento delle soglie pattuite.

5. *Certificazione di Sovranità dei Dati (CADA) e Forestazione Urbana Parametrica*
In attuazione dei principi di autonomia strategica del CADA europeo e degli strumenti di compensazione territoriale della L.R. 11/2026:
Il vincolo di Sovranità: Nei futuri bandi, contratti di appalto e convenzioni digitali del Comune di (Nome Comune), l’Amministrazione promuoverà, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici, l’utilizzo prioritario di infrastrutture cloud sovrane europee e di soluzioni tecnologiche aperte (open source).
Il vincolo di Forestazione: Per contrastare l’effetto “isola di calore” (citato all’Art. 8, comma 2 della legge regionale), il Comune imporrà come misura compensativa che, per ogni Megawatt (MW) di potenza elettrica richiesta alla rete dall’infrastruttura, la società proponente finanzierà integralmente la piantumazione e la manutenzione decennale di un’area a bosco urbano (pari a un’estensione minima calcolata sulla base dell’assorbimento di CO2 necessario a compensare l’impronta carbonica stimata dell’impianto), secondo criteri quantitativi e qualitativi definiti dall’Amministrazione comunale nell’ambito della convenzione urbanistica o degli accordi compensativi. Si dovrà inoltre contribuire a interventi di deimpermeabilizzazione di superfici già urbanizzate o compromesse, finalizzati al contenimento del consumo di suolo, al conseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea e di rinaturazione del territorio previsti dalla normativa vigente.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il Comune di (Nome Comune), in virtù dei principi costituzionali di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9 Cost.) e della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (art. 117, comma 2, lett. s Cost.), si riserva di valutare l’adozione di ulteriori misure restrittive e cautelative, ivi compresa l’eventuale sospensione temporanea dell’ammissibilità di nuovi insediamenti su suolo agricolo, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, in attesa che il legislatore statale definisca un quadro normativo cogente per le infrastrutture strategiche ad alto impatto ambientale, e di promuovere ogni iniziativa politica e giuridica per la tutela del territorio comunale e delle aree naturali e agricole di pertinenza.

Si ringrazia il GT Visconteo per l’iniziativa e il referente Vincenzo Lepori

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