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In campo per il referendum sull’eutanasia

Il Movimento 5 Stelle della Lombardia annuncia l’adesione alla campagna referendaria per l’eutanasia legale.

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma (l’articolo 579 del Codice penale) che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia.

Con questo intervento si potrà consentire a chi non ha più speranze di vita, e la cui esistenza in vita dipende esclusivamente dalle tecnologie, di scegliere di porre fine al proprio calvario.

L’obiettivo è consentire in Italia l’eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e di punirla se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Il M5S tutto sostiene con convinzione questa battaglia referendaria di civiltà anche per ribadire la totale fiducia nella nella partecipazione alle scelte politiche dei cittadini attraverso gli istituti della democrazia diretta.

Il caso di DJ Fabo ha scosso le coscienze e il Paese e palesato che non può più attendere una decisione sul fine vita che ribadisca la necessità di una libera scelta sulla propria esistenza. La tecnica medica e assistenziale si è evoluta tanto da prolungare la vita per molti anni. Proprio per questo è irrinunciabile introdurre il principio del primato della volontà della persona, il diritto di tutti e tutte a morire con dignità.

Dal primo luglio prossimo i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle saranno nelle piazze per autenticare le firme sul quesito referendario e per permettere così agli elettori di potersi esprimere su di un referendum che consenta agli italiani di decidere come concludere con dignità la propria esistenza.

IL QUESITO REFERENDARIO

Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,  comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2  integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

  1. contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
  3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento teraputico”.

È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte.

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